Strada del vino – Vernaccia di San Gimignano

Strada del vino - Vernaccia di San Gimignano

Strada del vino - Vernaccia di San Gimignano

Disciplinare – La Vernaccia di San Gimignano D.O.C.G. (fonte www.vernaccia.it)

In sintesi. Prevede quale area di produzione delle uve esclusivamente il territorio comunale di San Gimignano e che il vino sia prodotto in vigneti composti per almeno il 90% dal vitigno Vernaccia di San Gimignano, consentendo una presenza massima del 10% di altri vitigni a bacca bianca non aromatici. Con le migliori uve selezionate si ottiene la tipologia Riserva, per la quale è previsto un periodo di affinamento non inferiore ad un anno in cantina (in acciaio o legno) ed un ulteriore periodo di almeno 4 mesi in bottiglia prima dell’immissione al consumo. La resa per ettaro non deve superare i 9.000 kg per ettaro. La vinificazione delle uve e l’affinamento del vino debbono avvenire all’interno dell’area di produzione.

Testo Integrale del Disciplinare di Produzione della Vernaccia di San Gimignano docg

Articolo 1 – Denominazione

[1] La denominazione di origine controllata e garantita “Vernaccia di San Gimignano” è riservata al vino bianco che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Articolo 2 – Vitigni ammessi

[1] Il vino “Vernaccia di San Gimignano” deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti costituiti dal vitigno Vernaccia di San Gimignano.

[2] Possono concorrere altri vitigni a bacca bianca non aromatici raccomandati od autorizzati per la provincia di Siena fino ad un massimo del 10%.

Articolo 3 – Zona di produzione uve

[1] Le uve destinate alla produzione del vino “Vernaccia di San Gimignano” devono essere ottenuto da vigneti situati in terreni collinari del comune di San Gimignano in provincia di Siena.

Articolo 4 – Viticoltura

[1] Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino “Vernaccia di San Gimignano” devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato, le specifiche caratteristiche di qualità.

[2] Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i terreni collinari, di buona esposizione, situati ad una altitudine non superiore ai 500 metri s.l.m. ed i cui terreni di origine pliocenica, siano costituiti da sabbie gialle ed argille sabbiose.

[3] I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli atti a conservare le specifiche caratteristiche dell’uva e del vino.

[4] E’ vietata in particolare la forma di allevamento a “tendone” ed ogni pratica di forzatura.

[5] Il numero di ceppi per ettaro di superficie utile produttiva, non deve essere inferiore a tremila per i nuovi impianti o reimpianti e, la produzione massima di uva per ceppo non deve essere superiore ai cinque chilogrammi.

[6] La produzione massima di uva ammessa per ettaro in colture specializzata è di novanta quintali.

[7] A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione totale non superi del 20% il limite medesimo, nel qual caso, tutta la produzione verrà declassata.

[8] La Regione Toscana, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, può stabilire, di anno in anno, prima della vendemmia, un limite di produzione inferiore a quello fissato nel presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero dell’agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale per la tutela della denominazione di origine dei vini.

[9] Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino “Vernaccia di San Gimignano” un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 10,5%, ed alla tipologia “riserva” un titolo alcolometrico volumico minimo naturale dell’11%.

[10] Ai fini della vinificazione della citata tipologia “riserva” le uve devono essere oggetto di specifica denuncia annuale e sui registri di cantina deve essere espressamente indicata la destinazione delle uve medesime.

Articolo 5 – Vinificazione

[1] Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell’ambito del territorio del comune di San Gimignano.

[2] E’ tuttavia autorizzata la vinificazione fuori zona di produzione alle aziende che, alla data di entrata in vigore del presente disciplinare:

abbiano da almeno un quinquennio le strutture di vinificazione in prossimità del confine comunale di San Gimignano (comunque non superiore ai 2000 metri in linea d’aria); abbiano vigneti iscritti all’albo della Vernaccia di San Gimignano almeno da un quinquennio; tale autorizzazione dovrà essere richiesta e rilasciata dal Ministero dell’agricoltura e delle foreste.

[3] La resa massima dell’uva in vino non deve essere superiore al 70% e qualora la resa superi detto limite, l’eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata e garantita.

[4] E’ consentito l’arricchimento alle condizioni stabilite dalle norme comunitarie e nazionali e, nel caso di uso di mosti concentrati è consentito il solo impiego dei rettificati.

[5] Il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Vernaccia di San Gimignano” nella tipologia “riserva” deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento obbligatorio non inferiore ad un anno, a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di produzione delle uve. L’invecchiamento, effettuato secondo i metodi tradizionali, deve comprendere un ulteriore periodo minimo di quattro mesi di affinamento in bottiglia, in locali climaticamente idonei.

[6] Le operazioni di invecchiamento e di affinamento devono essere effettuate nell’area in cui è consentita la vinificazione di cui al presente articolo.

Articolo 6 – Caratteristiche dei vini al consumo

[1] Il vino “Vernaccia di san Gimignano”, all’atto della immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo paglierino tenue tendente al dorato con l’invecchiamento;

odore: fine e penetrante caratteristico;

sapore: asciutto, armonico con caratteristico retrogusto amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale: minima 5 per mille;

estratto secco: netto minimo 15 per mille.

[2] E’ facoltà del Ministro dell’agricoltura e delle foreste modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto secco netto.

[3] Il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Vernaccia di San Gimignano” riserva, proveniente da uve che assicurino un titolo alcolometrico volumico minimo naturale dell’11% e sottoposto alle condizioni di invecchiamento ed affinamento di cui all’art.5 del presente disciplinare, all’atto dell’immissione al consumo deve possedere un titolo alocolometrico volumico minimo dell’11,5%.

Articolo 7 – Etichettatura

[1] Nella designazione e presentazione del vino D.O.C.G. “Vernaccia di San Gimignano” la specificazione di tipologia “riserva” deve figurare al di sotto della dicitura “denominazione di origine controllata e garantita” ed essere scritta in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione di origine “Vernaccia di San Gimignano”, della stessa evidenza e riportata sulla medesima base colorimetrica.

[3] E’ consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.

[4] Le indicazioni tendenti a specificare l’attività agricola dell’imbottigliatore quali “viticoltore”,” fattoria”, “tenuta”, “podere”, “cascina” ed altri termini sono consentite in osservanza delle disposizioni C.E.E. e nazionali in materia.

[5] E’ consentito altresì l’uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a frazioni, aree e località dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, alle condizioni previste dal decreto ministeriale 22 aprile 1992.

[6] Nella designazione del vino D.O.C.G. “Vernaccia di San Gimignano” deve figurare l’indicazione, veritiera e documentabile, dell’annata di produzione delle uve.

Articolo 8 – Recipienti

[1] Le bottiglie in cui viene confezionato il vino “ Vernaccia di San Gimignano”, in vista della vendita, devono essere di vetro, di forma bordolese e, di capacità uguali a : 0,187, 0,375, 0,500, 0,750, 1,500 litri (doppia bordolese).

[2] Solo per la capacità di 0,187 litri è consentita la chiusura con tappo metallico a vite, per le altre capacità è consentita esclusivamente la chiusura con tappo di sughero o composto di sughero.

[3] Il vino a denominazione di origine controllata e garantita, “Vernaccia di San Gimignano, deve essere immesso al consumo in bottiglie munite di un contrassegno di Stato, applicato in modo tale ad impedire che il contenuto possa essere estratto senza l’inattivazione del contrassegno stesso, ai sensi dell’art. 23 della legge n. 164/1992.

[4] Ai fini della utilizzazione della denominazione di origine controllata e garantita il vino “ Vernaccia di San Gimignano”, ai sensi dell’art. 13, comma , della legge n. 164/1992, deve essere sottoposto, nella fase di produzione, ad un analisi chimico -fisica ed organolettica e ad un ulteriore esame organolettico nella fase precedente l’imbottigliamento, secondo le norme all’uopo impartite dal Ministero dell’agricoltura e delle foreste.

Articolo 9 – Penalità

[1] Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata e garantita “Vernaccia di San Gimignano”, i vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti dal presente disclipinare è punito a norma degli articoli 28, 29, 30 e 31 della legge 10 febbraio, n. 164.

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